GUIDA IN STATO DI EBBREZZA: Basta un bicchierino di troppo, quindi attento!

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Mettersi alla guida di un veicolo ubriachi significa rappresentare un pericolo per se stessi e per gli altri. La guida in stato d’ebbrezza è uno dei reati disciplinati dal Codice della Strada, per la precisione dall’articolo 186 (e 186 bis), che prevede un limite legale massimo superato il quale si viene considerati in stato di ebrezza: guidare un’auto o una moto con un tasso alcoolemico superiore a 0,5 grammi/litro significa commettere un reato, punito con la perdita di 10 punti della patente, cui vanno ad aggiungersi numerose sanzioni accessorie. Il concetto di ebbrezza ha un significato più ampio di quello di ubriachezza: si riferisce allo stato di chi versi in una qualunque condizione di squilibrio psico-fisico, determinato da ingestione di bevande alcoliche per cui venga a mancare la prontezza dei riflessi o la valutazione delle contingenze della circolazione, che costituiscono elementi indispensabili per la sicurezza nella guida. Il sistema che disciplina la materia, non vieta indiscriminatamente a chi abbia fatto uso di bevande alcoliche di porsi alla guida di un veicolo, ma prevede una soglia di assunzione oltre la quale scatta il divieto in questione.
Le misurazioni dovrebbero di regola essere effettuate mediante prelievo ematico, ma spesso sul posto sono effettuate con l’etilometro, un particolare strumento che misura la quantità di alcol contenuta nell’aria espirata. Per sicurezza l’esame è ripetuto due volte a distanza di 5 minuti l’una dall’altra, visto che la costituzione fisica del singolo individuo, come noto, può alterare i risultati. Tuttavia, in determinati casi, è stato ritenuto legittimo un accertamento immediato della condizione di ebbrezza del conducente di un veicolo attraverso la valutazione di uno o più indici sintomatici, quali l’irascibilità, l’incapacità di deambulare o di farlo in maniera coordinata, l’incapacità di parlare, etc.

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Ricordo brevemente che l’avvertimento del diritto all’assistenza difensiva previsto dall’art. 114 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale è riferibile anche alle ipotesi di accertamenti eseguiti dalla polizia sul tasso alcolemico del conducente di un veicolo al fine di verificare lo stato di ebbrezza secondo i parametri di cui all’art. 186 comma 2 C.d.S.
In altre parole, gli operanti quando devono procedere ad accertamento mediante etilometro hanno l’obbligo di avvisare il conducente (prima del controllo) della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia all’atto dell’accertamento. Questo perchè l’accertamento tramite etilometro è un accertamento urgente sulla persona che rientra tra gli atti di cui all’art. 354 c.p.p. – accertamenti urgenti della polizia giudiziaria sui luoghi, sulle cose e sulle persone – al cui compimento, secondo quanto previsto dall’art. 356 c.p.p., il difensore ha facoltà di assistere (ma non anche il diritto di essere preventivamente avvisato). E la ragione di tale previsione sta proprio nell’esigenza di garantire, anche nell’ambito dell’attività di indagine svolta di iniziativa dalla polizia giudiziaria, una tutela al diritto di difesa.
Nel caso in cui le forze dell’ordine intervenute omettano di procedere all’avvertimento di cui all’art. 114 disp. att. c.p.p., l’accertamento urgente mediante etilometro è viziato e, pertanto, nullo (nullità che assume importanza determinante al fine del reato di cui stiamo parlando, dal momento che l’alcooltest costituisce la prova “regina” a fondamento della responsabilità del conducente di veicoli che presenti un tasso alcolico superiore alle soglie considerate dall’art. 186 C.d.S., comma 2 – la prima delle quali di cui alla lettera a), costituente illecito amministrativo e le altre due, di cui alle lettere b) e c), costituenti una contravvenzione penale).
Se quindi l’etilometro rileva un tasso alcolemico:
tra 0,5 e 0,8 g/litro: si paga una sanzione euro 531 a euro 2.125 e si va incontro alla sospensione della patente da 3 a 6 mesi;
tra 0,8 e 1,5 g/litro: la faccenda si fa molto più seria e si è puniti con una multa che varia da 800 a 3.200 euro e arresto da cinque giorni fino a un massimo di 6 mesi, a cui vanno sommati la sospensione della patente da 6 mesi a un anno con ritiro immediato (su strada) e applicazione della sospensione cautelare prefettizia;
oltre gli 1,5 g/litro: la pena è ancora più grave, infatti è prevista una sanzione da 1.500 a 6.000 euro, l’arresto da 6 mesi a un anno, la sospensione della patente da uno a due anni con ritiro immediato (su strada) e applicazione della sospensione cautelare prefettizia, sequestro del veicolo salvo che il veicolo non sia intestato a una terza persona, in quest’ultimo caso la durata della sospensione della patente è raddoppiata. Inoltre è prevista un’aggravante (ridetermina la pena con un aumento della stessa fino a 1/3), nello specifico, gli artt. 589 e 590 c.p. in caso di omicidio colposo e di lesioni colpose gravi o gravissime causate da un soggetto in stato di ebbrezza alcolica.
A scanso di equivoci, e per sfatare una delle tante voci in circolazione, ricordiamo che sottoporsi all’accertamento è obbligatorio. Non ci si può rifiutare, in quanto viene considerato reato ed il rifiuto di sottoporsi all’alcool test comporta in automatico il rientro nella previsione per chi è stato beccato al volante con un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/litro.

Esistono però quattro categorie di soggetti per i quali vige il divieto assoluto di guida dopo aver ingerito sostanze alcoliche, nello specifico:
1. conducenti infraventunenni;
2. conducenti che abbiano conseguito la patente di guida B da meno di tre anni;
3. conducenti che effettuano “attività di trasporto di cose “ ad esempio autotrasportatori e assimilati, secondo quanto previsto dagli artt. 86,86 e 87 del Codice della Strada, o “persone” secondo quanto previsto dagli artt. 88, 89 e 90 del Codice della Strada;
4. conducenti di autoveicoli con massa a pieno carico maggiore di 3,5 tonnellate oppure di “treno“ (autocarro con rimorchio) con massa complessiva maggiore di 3,5 tonnellate, oppure di autoarticolati, autosnodati autobus o altri mezzi adibiti al trasporto di persone con oltre otto posti disponibili.
Non si deve poi dimenticare che spesso le polizze RC auto non sono operative se viene contestata la guida in stato di ebbrezza: in sostanza, la garanzia per gli infortuni del conducente non viene applicata.

Da ultimo, la previsione del comma 9 bis del riformato art. 186 Codice della Strada prevede che, salvo il caso in cui il conducente in stato di ebbrezza abbia causato un incidente, la pena detentiva e pecuniaria può essere sostituita, anche con il decreto penale di condanna, se non vi è opposizione da parte dell’imputato, con quella del lavoro di pubblica utilità. Esso consiste nella prestazione di un’attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell’educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, o presso i centri specializzati di lotta alle dipendenze. L’attività non retribuita in favore della collettività é svolta sulla base di convenzioni stipulate dalle amministrazioni locali interessate ed il Ministero della Giustizia o, su delega di quest’ultimo, il Presidente del Tribunale nel cui circondario é presente l’amministrazione interessata. Il lavoro di pubblica utilità ha una durata corrispondente a quella della sanzione detentiva irrogata (1 mese di arresto equivale ad un mese di lavoro di p.u.). Se é stata data una pena pecuniaria, un giorno di lavoro di pubblica utilità equivale ad € 250 (€ 1000 di ammenda equivalgono a 4 giorni di lavoro di p.u.). In caso di svolgimento positivo del lavoro di pubblica utilità, il Giudice dichiara estinto il reato, dispone la riduzione alla metà della sospensione della patente e revoca la confisca del veicolo sequestrato.