Mi capita spesso di venire nominata come difensore d’ufficio di persone indagate/imputate in un processo penale le quali, al momento del primo colloquio, esternano la convinzione che avere un difensore d’ufficio voglia dire che lo Stato si farà carico delle spese dell’avvocato e rimangono sorpresi nel constatare che, se non rientrano in determinati parametri di reddito, il legale devono pagarlo di tasca propria.
Vediamo quindi cosa si intende con difesa d’ufficio e cosa con gratuito patrocinio.
DIFESA D’UFFICIO
La difesa d’ufficio è sempre garantita nei procedimenti penali, mentre per quelli civili è riconosciuta solo nei procedimenti davanti al tribunale dei minorenni. Il difensore di ufficio è scelto da un apposito elenco dalla Polizia Giudiziaria, dal PM o dal Giudice, in assenza di nomina di un avvocato di fiducia da parte dell’indagato/imputato, mediante un meccanismo automatizzato di designazione a rotazione. Questo perché quando vengono compiuti atti a cui il difensore della parte indagata/imputata ha diritto o facoltà di assistere (interrogatorio, avviso di garanzia, incidente probatorio etc) è necessario che essa abbia un avvocato, per cui, quando la parte non ne indica nessuno ne viene nominato uno d’ufficio. L’avvocato, soprattutto nei procedimenti penali, è un esercente un servizio di pubblica necessità, in quanto della sua opera i soggetti/parti del procedimento sono obbligati ad avvalersi ( art. 359 c. 1 n. 1 c.p. modificato dalla L. n. 86/1990).
L’avvocato d’ufficio ha l’obbligo di prestare il suo patrocinio e può essere sostituito solo per giustificato motivo, ma le spese sono a carico dell’indagato o dell’imputato, salvo che sussistano i requisiti per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
Il difensore d’ ufficio cessa di essere tale nell’ istante in cui l’imputato nomina un suo difensore di fiducia. Questa nomina può avvenire in ogni grado e stato del processo.
Si ricorda quindi che l’avvocato di ufficio si paga nella stessa maniera rispetto ad un avvocato di fiducia anche se molti confondono i due istituti e pensano che l’avvocato di ufficio sia gratuito.
Il difensore d’ufficio ha, dunque, la funzione di garantire il diritto tecnico di difesa a chi non ha ancora nominato un difensore di fiducia (o ne è rimasto privo), nello specifico, si deve perciò ricordare che in ogni processo penale si sarà sempre assistiti da un avvocato che, in mancanza della nomina di fiducia da parte dell’imputato, verrà nominato dal Giudice o dal Pubblico Ministero. La difesa è un diritto irrinunciabile che travalica il singolo rapporto avvocato/cliente ed è, invero, espressione degli stessi principi fondanti lo Stato di diritto.
A questo punto, se non si ottiene l’ammissione al gratuito patrocinio, il costo del legale resterà a carico dell’imputato che si vedrà presentare la parcella per l’attività difensiva svolta.
Pertanto, sarà sempre opportuno verificare se vi sono i presupposti per l’ammissione al Patrocinio a spese dello Stato o concordare il compenso con un avvocato da nominarsi di fiducia (che può anche essere lo stesso nominato inizialmente d’ufficio e a cui vie concessa la nomina di fiducia).
Spesso capita che chi ha necessità di munirsi di una difesa processuale si chieda come fare quando non si hanno redditi sufficienti a reggerne il peso. Per questo i clienti chiedono al loro avvocato cosa possono fare.
L’art. 24 Cost. sancisce quale diritto inviolabile per ogni cittadino il diritto alla difesa nei processi, ed a garanzia di tale diritto è previsto il riconoscimento dell’assistenza legale gratuita in favore delle persone che non hanno i mezzi necessari per sostenere le spese per promuovere un giudizio o per difendersi dinanzi al giudice.
Per questo è nato quindi l’istituto del c.d. gratuito patrocinio, disciplinato dal d.P.R. 30.5.2002 n.115 (art.74-141), istituto che garantisce ai non abbienti, che non sono in grado di sostenere i costi della propria difesa, il diritto di farsi assistere da un avvocato, il cui onorario è a carico dello Stato.
Pertanto il gratuito patrocinio o patrocinio a Spese dello Stato è l’istituto che disciplina la possibilità per ogni cittadino, che ne abbia i requisiti di reddito al momento della presentazione della domanda, di usufruire dell’assistenza legale da parte di un avvocato in modo completamente gratuito.
Hanno diritto al gratuito patrocinio sia i cittadini italiani che stranieri, il cui nucleo familiare abbia un reddito imponibile non superiore ad un determinato importo, aggiornato ogni due anni (allo stato, il reddito è di € 11.528,41 lordi + 1.000,00 per ogni membro componente il nucleo familiare oltre il richiedente).
Si può fare ricorso al gratuito patrocinio per farsi assistere in sede civile, penale, tributaria, amministrativa, procedure di volontaria giurisdizione, “scegliendo” l’avvocato in appositi elenchi. Non sono previste formalità particolari in quanto la domanda, in carta semplice, può essere presentata personalmente o dal difensore che autenticherà la firma, in ogni stato e grado del processo.
Per ottenere il pagamento dei compensi da parte dello Stato, gli avvocati che assistono con il Gratuito Patrocinio devono essere iscritti nell’apposito elenco dei patrocinatori a Spese dello Stato aggiornato e conservato dai competenti Consigli degli Ordini di appartenenza.
Qualora si renda necessario, è possibile nominare un consulente tecnico di parte (Ctp), il cui onorario, parimenti a quello spettante all’avvocato difensore, sarà liquidato dall’autorità giudiziaria con decreto di pagamento al termine di ciascuna fase o grado del processo e, comunque, all’atto della cessazione dell’incarico.
Non bisogna dimenticare infine che le persone ammesse al patrocinio possono essere sottoposte al controllo della guardia di finanza, anche tramite indagini presso le banche e le agenzie di finanziamento.
Le dichiarazioni false od omissive e la mancata comunicazione degli aumenti di reddito costituiscono reato e sono punite con la pena della reclusione in carcere da 1 a 6 anni e 8 mesi di reclusione in carcere e con la multa da 309,87 a 1.549,37 euro, oltre al pagamento di tutte le somme corrisposte dallo Stato.