Le leggi susseguitesi in materia penale dal 1988 ad oggi hanno profondamente mutato la visione e l’approccio che i difensori devono avere nell’affrontare un processo.
Prima di tali date il processo italiano era un processo di stampo fortemente inquisitorio con la prova di esclusivo dominio ed appannaggio dell’accusa e tipica era la figura del cd Giudice istruttore che oltre a giudicare era anche il padrone della formazione della prova, con i difensori relegati quasi ai margini di tutto il procedimento penale e la cui funzione – spesso riassunta in chilometriche arringhe tanto lunghe quanto memorabili – era quella di indicare i punti deboli dell’accusa, le sue contraddizioni i suoi lati maggiormente opinabili.
La difesa consisteva principalmente nella confutazione dell’accusa.
Le successive innovazioni legislative hanno profondamente ampliato lo spazio di manovra del difensore che non si deve limitare più a confutare la prova ma può assistere il proprio cliente fornendo le prove atte a demolire e/o confutare la tesi accusatoria.

 Accusa e difesa, secondo il dettame costituzionale sono pari davanti al Giudice che terzo –  imparziale ed equidistante – è chiamato a decidere.
In questo nuovo assetto, il dominus delle indagini è e rimane il Pubblico Ministero, ma il difensore ha comunque il diritto di acquisire egli stesso e direttamente elementi a favore del proprio cliente (indagato o persona offesa che sia) sentendo testimoni, acquisendo documentazione, documentando lo stato di luoghi o persone, facendo intervenire propri tecnici e consulenti.
Il risultato di tale attività potrà essere utilizzato dal difensore a sostegno della propria tesi e presentato direttamente al Giudice con la formazione di un vero e proprio “fascicolo delle indagini difensive”.
Le indagini, peraltro, sono esperibili anche in via preventiva, ancora prima, cioè, che il nome del cliente sia iscritto nel registro delle notizie di reato (sia come persona offesa che come incolpato).
Lo svolgimento di tale attività è di tale delicatezza ed importanza che la loro effettuazione è un preciso dovere per l’avvocato penalista che – nello svolgimento – non solo deve adottare precise modalità di legge, ma anche attenersi a cogenti dettami deontologici.
Lo Studio Legale Veneziano è in grado di assicurare al cliente la corretta introduzione nel procedimento di evenienze, prove ed indizi che solo una efficace ed attenta iniziativa di parte può portare all’attenzione del Giudice.

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